capo I — Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
- Art. 1 — (Istituzione delle Corti di assise)
- Art. 2 — (Istituzione delle Corti di assise di appello)
- Art. 2-bis — (Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello). Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2. Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie
- Art. 3 — (Composizione delle corti di assise). La corte di assise è composta: a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello; b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale; c) di sei giudici popolari
- Art. 4 — (Composizione delle corti di assise di appello). La corte di assise di appello è composta: a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede; b) di un magistrato della corte di appello; c) di sei giudici popolari
- Art. 5 — (Carattere unitario del Collegio giudicante)
- Art. 6 — (Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari)
- Art. 6-bis — (Variazioni al numero dei giudici popolari). Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23
- Art. 7 — (Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello)
- Art. 8 — (Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello)
- Art. 9 — (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise)
- Art. 10 — (Requisiti del giudici popolari delle Corti di assise di appello)
- Art. 11 — (Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare)
- Art. 12 — (Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare)