Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 2 — Istituzione delle Corti di assise di appello

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art2 · fonte del testo