Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 24 — (Imbussolamento delle schede). Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante la indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne, delle liste generali residenti nei comuni del circolo. In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice. In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e donne, residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale. Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari uomini e donne di Corte di assise di appello delle liste generali residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti. Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere

Testo vigente dal 6 maggio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952. 290 parole tolte.

tolto: Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere, pone in un'urna portante l'indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei Comuni del circolo. In ciascuna scheda e' scritto nome, cognome, paternita' e residenza(di un giudice. In una seconda urna portate l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Il primo presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di assise di appello della lista generale residenti nei Comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti. Ove le assise abbiano a tenersi in piu' Comuni dello stesso circondario si formano altrettante liste di giudici popolari supplenti quanti sono i comuni nei quali sono convocate le assise. Le urne suggellate sono custodite rispettivamente dal primo presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise. Di tutte le operazioni e' redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art24 · fonte del testo