Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 25 — Giudici popolari della sessione

Quindici giorni prima della conclusione della sessione della corte di assise e della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera' la sessione, con l'assistenza dell'ausiliario, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla meta' di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta. Dell'ordine di estrazione e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dall'ausiliario. Il presidente fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a se' in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Successivamente il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. 5. Se uno o piu' dei giudici convocati per la seduta pubblica di cui al comma 4 non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello di inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero di giudici specificato nel comma 1 e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti commi

Testo vigente dal 25 ottobre 1989

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 138/1969

    Altra decisione
    15 luglio 1969

    La questione di legittimità costituzionale sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione e relativa agli artt. 3, 4, 25 e 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, che limitano la partecipazione delle donne a non più della metà del numero totale dei giudici popolari è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 56 del 1958 della Corte costituzionale. La sua riproposizione in base ad un nuovo argomento tratto dalla sopravvenuta legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ammette le donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento delle carriere, con ciò stesso non escludendo che le donne possano anche avere la prevalenza numerica nella formazione dei collegi giudicanti, rende pregiudizialmente necessario accertare se tale ultima legge non abbia abrogato le disposizioni denunciate e tale accertamento, tanto più trattandosi di successione cronologica di due leggi ordinarie, attiene al giudizio di rilevanza per il quale è competente il giudice a quo.

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 3 Riordinamento dei giudizi di Assise · Art. 4 Riordinamento dei giudizi di Assise

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 25 ottobre 1989. 230 parole aggiunte.

aggiunto: Quindici giorni prima della conclusione della sessione della corte di assise e della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera' la sessione, con l'assistenza dell'ausiliario, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla meta' di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta. Dell'ordine di estrazione e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dall'ausiliario. Il presidente fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a se' in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Successivamente il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. 5. Se uno o piu' dei giudici convocati per la seduta pubblica di cui al comma 4 non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello di inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero di giudici specificato nel comma 1 e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti commi

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art25 · fonte del testo