capo II — Procedimento per la scelta dei giudici popolari
- Art. 13 — (Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari)
- Art. 14 — (Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari)
- Art. 15 — (Accertamenti della Commissione comunale)
- Art. 16 — (Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate)
- Art. 17 — (Pubblicazione degli elenchi e reclami)
- Art. 18 — (Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello)
- Art. 19 — (Pubblicazione degli albi e reclami)
- Art. 20 — (Decisioni della Corte di appello - Ricorso in cassazione)
- Art. 21 — (Aggiornamento degli albi). Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti. Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dello anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello. Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti
- Art. 22 — (Liste dei giudici popolari). Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello. Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise. Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono formate, sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne
- Art. 23 — (Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari)
- Art. 24 — (Imbussolamento delle schede). Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante la indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne, delle liste generali residenti nei comuni del circolo. In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice. In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e donne, residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale. Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari uomini e donne di Corte di assise di appello delle liste generali residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti. Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere