Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 28-bis — (Formazione dei collegi delle sezioni). Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa. Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso

Testo vigente dal 10 marzo 1984

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art28bis · fonte del testo