Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 29 — Cause di dispensa dall'ufficio

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

  • a)i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
  • b)i membri del Parlamento;
  • c)i Commissari delle regioni;
  • d)i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
  • e)i prefetti delle province.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art29 · fonte del testo