Riordinamento dei giudizi di Assise
Art. 29 — Cause di dispensa dall'ufficio
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
- a)i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
- b)i membri del Parlamento;
- c)i Commissari delle regioni;
- d)i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
- e)i prefetti delle province.
Testo vigente dal 7 maggio 1951
