capo III — Costituzione della Corte di assise e della Corte di assise di appello
- Art. 25 — (Giudici popolari della sessione)
- Art. 26 — (Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione)
- Art. 27 — (Giudici popolari supplenti)
- Art. 28 — (Operazioni finali). Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono temporaneamente licenziati. Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente ad una o più delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo è completato col chiamare i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui è avvenuta la loro estrazione a norma dell'art. 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo precedente. Se il caso di cui al comma precedente si verifica per dibattimenti che si prevedono di lunga durata, anche in relazione ai giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti, il presidente ha facoltà di chiamare, oltre a quelli necessari per costituire il collegio altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci. Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale
- Art. 28-bis — (Formazione dei collegi delle sezioni). Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa. Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso
- Art. 29 — (Cause di dispensa dall'ufficio)
- Art. 30 — (Giuramento)
- Art. 31 — (Incompatibilità, astensione e ricusazione)
- Art. 32 — (Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio)
- Art. 33 — (Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi)
- Art. 34 — (Sanzioni per omessa presentazione)
- Art. 35 — (Indebita manifestazione del convincimento)
- Art. 36 — (Indennità dei giudici popolari)