Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 28 — (Operazioni finali). Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono temporaneamente licenziati. Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente ad una o più delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo è completato col chiamare i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui è avvenuta la loro estrazione a norma dell'art. 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo precedente. Se il caso di cui al comma precedente si verifica per dibattimenti che si prevedono di lunga durata, anche in relazione ai giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti, il presidente ha facoltà di chiamare, oltre a quelli necessari per costituire il collegio altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci. Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale

Articolo abrogato dal d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

Abrogato dal 25 ottobre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1978 al 25 ottobre 1989. 11 parole aggiunte.

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art28 · fonte del testo