Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 54 — Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo

La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente legge. La dichiarazione puo' essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o che risulta nominato per la difesa in cassazione o che ha ricevuto espresso incarico. L'incarico e' conferito nelle forme prevedute dal primo capoverso dell'art. 134 del Codice procedura penale. L'imputato che sia detenuto puo' fare la dichiarazione nelle carceri o nel luogo di pena in cui si trova. Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati gia' trasmessi. La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge. Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado da' avviso, a tutte le parti per le quali e' operativa la conversione del ricorso e ai difensori. Nel termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di ricevimento e deposito degli atti, devono essere presentati i motivi dell'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per cassazione. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 maggio 1952, n. 405

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La L. 5 maggio 1952, n. 405 ha disposto (con l'art. 12) che "La dichiarazione di conversione del ricorso in appello di cui all'art. 54 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' operativa soltanto a favore dell'imputato. In tal caso, il pubblico ministero, il quale abbia proposto ricorso, puo' chiedere la conversione del medesimo in appello entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 6 maggio 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 maggio 1952, n. 405

    La L. 5 maggio 1952, n. 405 ha disposto (con l'art. 12) che "La dichiarazione di conversione del ricorso in appello di cui all'art. 54 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' operativa soltanto a favore dell'imputato. In tal caso, il pubblico ministero, il quale abbia proposto ricorso, puo' chiedere la conversione del medesimo in appello entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art54 · fonte del testo