Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 53 — Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge)

Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello. Se, alla data della pubblicazione della presente legge, pende contro la sentenza della Corte di assise ricorso per Cassazione e' concessa all'imputato la facolta' di domandare la conversione del ricorso in gravame di appello. Nel caso di ricorso di piu' imputati, qualora soltanto parte di essi domandino la conversione, la Corte di cassazione decide preventivamente, per coloro che non hanno fatto richiesta di conversione, il ricorso di sua competenza, a norma del Codice di procedura penale, e, ove concorra l'effetto estensivo dei motivi ai sensi dell'art. 203 del Codice di procedura penale, regola per tutti l'ulteriore eventuale esame delle impugnazioni. In caso di annullamento con rinvio, questo ha luogo alla Corte di assise di appello competente a conoscere del gravame degli imputati indicati nel comma precedente, e la Corte decide con un'unica sentenza nei riguardi di tutti gli imputati. L'appello e' portato alla cognizione del giudice di secondo grado competente a norma della presente legge. Quando per il giudizio di secondo grado e' competente la stessa Corte di assise che ha pronunciato la sentenza impugnata, la competenza e' attribuita ad altra Corte di assise designata dalla prima Sezione penale della Cassazione che delibera in camera di consiglio. Nei procedimenti nei quali non e' intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art53 · fonte del testo