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[1]I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 3 possono, con il loro consenso, essere trasferiti a cattedre di astronomia o di materia affine con le stesse norme dei professori universitari. Reciprocamente, con decreto Ministeriale, i professori titolari di astronomia o di materia affine nelle Facolta' di scienze possono, col loro consenso, essere trasferiti nel ruolo dei direttori dei Regi osservatori astronomici.
[2]I trasferimenti da uno ad altro Osservatorio sono disposti per ragioni di servizio o per domanda
[3]La sorveglianza tecnica della Stazione astronomica di Carloforte e' deferita ad una Commissione di tre Membri nominata dal Ministro, la quale fa anche le proposte per l'assegnazione del personale scientifico della Stazione stessa.
[4]La permanenza di tale personale nell'isola non superera' la durata di quattro anni sempreche' le esigenze del servizio lo consentano.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008
