Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I tecnici e subalterni sono nominati con decreto Ministeriale per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Trascorso almeno un triennio, ove abbiano fatto buona prova, possono, su proposta dei direttori, conseguire la stabilita' nell'ufficio.
tolto: Il limite massimo di' eta' per l'assunzione del personale tecnico e subalterno e' di 30 anni compiuti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art11 · fonte del testo