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[1]I tecnici e subalterni sono nominati con decreto Ministeriale per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Trascorso almeno un triennio, ove abbiano fatto buona prova, possono, su proposta dei direttori, conseguire la stabilita' nell'ufficio.

[2]Il limite massimo di' eta' per l'assunzione del personale tecnico e subalterno e' di 30 anni compiuti.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art11 · fonte del testo