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Al personale scientifico di cui alle lettere b) e c) del comma 1° dell'art. 3, e al personale tecnico o subalterno degli Osservatori astronomici si applicano, in quanto non contrastino alle norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008
