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[1]Nella gestione di fondi assegnati dal Ministero dell'educazione nazionale agli Osservatori astronomici si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216.

[2]La Regia universita' di Firenze continuera' a valersi dell'Osservatorio di Arcetri per l'insegnamento dell'astronomia e concorrera' nelle spese di manutenzione dell'Istituto con una somma annua non inferiore a quella ad esso corrisposta nell'anno accademico 1924-25, tenuto conto peraltro delle riduzioni apportate ai contributi statali da provvedimenti finanziari di indole generale.

[3]Al nuovo Osservatorio astronomico istituito in Roma ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1996, e' assegnato un contributo annuo di L. 150.000.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art13 · fonte del testo