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[1]Al Regio Osservatorio vesuviano e' preposto un direttore compreso nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

[2]La nomina e la condizione giuridica del direttore sono regolate dalle disposizioni degli articoli 5 e 10; le sue attribuzioni sono conformi a quelle stabilite per i direttori dei Regi osservatori astronomici dall'art. 2.

[3]Il direttore anzidetto, nella gestione amministrativa e tecnica dell'Osservatorio, e' assistito da un comitato composto dai professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologia e chimica generale presso la Regia universita' di Napoli.

[4]In caso di vacanza del posto, l'incarico della direzione sara' conferito dal Ministro su designazione del comitato predetto.

[5]All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 4000, da ridursi ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 18 maggio 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art16 · fonte del testo