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[1]Al Regio Osservatorio vesuviano e' preposto un direttore compreso nel ruolo di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
[2]La nomina e la condizione giuridica del direttore sono regolate dalle disposizioni degli articoli 5 e 10; le sue attribuzioni sono conformi a quelle stabilite per i direttori dei Regi osservatori astronomici dall'art. 2.
[3]Il direttore anzidetto, nella gestione amministrativa e tecnica dell'Osservatorio, e' assistito da un comitato composto dai professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologia e chimica generale presso la Regia universita' di Napoli.
[4]In caso di vacanza del posto, l'incarico della direzione sara' conferito dal Ministro su designazione del comitato predetto.
[5]((All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 120 mila)).2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 aprile 1952, n. 400
2con decorrenza dal 1 luglio 1948
La L. 5 aprile 1952, n. 400 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La nuova misura della retribuzione di cui all'articolo precedente verra' corrisposta con decorrenza dal 1 luglio 1948".
Testo in vigore dal 18 maggio 1952 al 22 dicembre 2008
