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[1]Al Regio Osservatorio vesuviano e' assegnato, oltre il direttore, il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge, e cioe': un conservatore, un aiuto e due custodi.

[2]Il conservatore e l'aiuto sono alla diretta dipendenza del direttore e' sono nominati in seguito a concorso per titoli tra laureati in matematica o in fisica o in ingegneria.

[3]Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il posto di conservatore e per il posto di aiuto sono composte del direttore, che le presiede, e di altri quattro membri scelti dal Ministro fra i professori universitari di fisica terrestre, di geografia fisica, di geologia, di chimica generale o di materie affini. Quando il posto di direttore dell'Osservatorio sia vacante, la presidenza delle Commissioni stesse e' affidata, a un altro professore universitario titolare di una delle discipline sopra indicate.

[4]Il conservatore ha nomina stabile. L'aiuto e' nominato per un anno solare e confermato di anno in anno, sulla proposta del direttore. Dopo un triennio di lodevole servizio puo' conseguire, su proposta del direttore stesso, la stabilita' nell'ufficio.

[5]Il conservatore ha la custodia e la cura della suppellettile scientifica, coadiuva il direttore nelle indagini scientifiche, raccoglie i risultati degli studi compiuti e destinati alla pubblicazione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono affidate dal direttore predetto.

[6]Per, quanto riguarda la nomina e la conferma del custode, si applicano le norme di cui all'art. 11 della presente legge.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art17 · fonte del testo