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[1]I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 3 sono nominati in seguito a concorso per titoli.
[2]La Commissione giudicatrice del concorso e' composta di cinque membri, nominati dal Ministro.
[3]I predetti direttori sono equiparati ai professori universitari ordinari e ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008
