Art. 10
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La maggiore spesa di lire 36 milioni derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 gravera' per lire 31 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Alla copertura dell'onere di lire 31 milioni sara' provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63. Alla copertura dell'onere di lire 5 milioni sara' provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1962-63. Alla copertura degli oneri derivanti per il Ministero della difesa dalla presente legge negli esercizi successivi e valutabili in lire 103 milioni per l'esercizio 1963-1964, 175 milioni per l'esercizio 1964-65 e 247 milioni per l'esercizio 1965-66, sara' provveduto mediante eguali riduzioni del capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della difesa corrispondente negli indicati esercizi al capitolo n. 117 dell'esercizio 1962-63. Alla copertura degli oneri derivanti per il Ministero della marina mercantile negli esercizi successivi e valutabili in lire 15 milioni per l'esercizio 1963-64, 25 milioni per l'esercizio 1964-66 e 35 milioni per l'esercizio 1965-66, sara' provveduto mediante uguali riduzioni del capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina mercantile corrispondente negli indicati esercizi al capitolo n. 64 dell'esercizio 1962-63. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
