Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010. 145 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 78 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra; nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore; nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale; nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario sino al grado di colonnello; nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, sino al grado di capitano di vascello; nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di colonnello; nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;165~art3 · fonte del testo