Art. 3
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L'articolo 78 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra; nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore; nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale; nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario sino al grado di colonnello; nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, sino al grado di capitano di vascello; nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di colonnello; nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano".
Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
