Art. 4
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Le eccedenze ancora esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di maggiore del ruolo speciale del Corpo del genio navale per effetto della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonche' quelle ancora esistenti nel grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore e nel grado di tenente colonnello dei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1095, sono riassorbite all'atto della prima applicazione dei nuovi organici fissati nei quadri indicati al precedente articolo 1. I capitani di fregata ed i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero rientrando nell'organico del rispettivo grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianita' posseduta.
Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
