Art. 5
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Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli gia' iscritti nei quadri stessi. Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Per le promozioni a scelta da effettuare a gradi non previsti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento aventi decorrenza da tale data. Le relative aliquote di valutazione sono determinate con riferimento alla stessa data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
