Art. 6
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Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi della Marina indicati al precedente articolo 1 appartenenti ai gradi di capitano di corvetta o maggiore e di sottotenente di vascello o tenente, sino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non potranno essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima: Ruoli normali: capitano di corvetta o maggiore....................... 4 anni sottotenente di vascello o tenente.................... 3 anni Ruoli speciali: capitano di corvetta o maggiore....................... 5 anni sottotenente di vascello o tenente.................... 5 anni
Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
