Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fino alla copertura dei rispettivi posti di organico per il grado di colonnello, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono aver compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di cinque anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;165~art7 · fonte del testo