Art. 7
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Fino alla copertura dei rispettivi posti di organico per il grado di colonnello, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono aver compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di cinque anni.
Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
