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Nei casi in cui per la valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare i quadri allegati alla presente legge prescrivano periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco di durata superiore a quella stabilita dalle tabelle allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, o da queste non previsti nonche' nei casi in cui detti quadri non contemplino piu' determinati incarichi, continuano ad essere richieste, fino al 31 ottobre 1964, le condizioni prescritte alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma precedente si applichera' anche oltre il 31 dicembre 1964, nei confronti degli ufficiali appartenenti ai ruoli compresi nei quadri suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1965.

Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;165~art8 · fonte del testo