Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare
Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Per i capitani di fregata ed i tenenti colonnelli del ruoli speciali della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non e' richiesta, ai funi dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.
Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
