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Per i capitani di fregata ed i tenenti colonnelli del ruoli speciali della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non e' richiesta, ai funi dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;165~art9 · fonte del testo