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Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa e' autorizzato a bandire un concorso per esami e per titoli per la nomina a capitano del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto nel limite di un ottavo delle vacanze esistenti, alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, nel grado di capitano di detto ruolo, comprese le vacanze conseguenti all'aumento organico risultante dall'annesso quadro XII. Al concorso possono prendere parte i capitani di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in possesso di una delle lauree previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del suddetto Corpo ovvero della patente di capitano di lungo corso che al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il 43° anno di eta'. I requisiti prescritti, ad eccezione di quello dell'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Per le prove di esame, la composizione della commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria degli idonei si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;697~art3 · fonte del testo