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[1]L'articolo 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' sostituito dal seguente: "L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare e' fissato come segue:
[2]ruolo naviganti:
[3]marescialli di prima classe ed aiutanti di battaglia........................................ 100 marescialli di seconda classe............. 110 marescialli di terza classe............... 120 sergenti maggiori......................... 170 ruolo specialisti:
[4]((marescialli di la classe e aiutanti di battaglia......4.640 marescialli di 2ª classe.................................5.610 marescialli di 3ª classe.................................5.620 sergenti maggiori......................................9.630))
[5]L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e' stabilito in 1.000 unita'. La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 gennaio 1977, n. 9
1con decorrenza dal 1 ottobre 1976
La L. 18 gennaio 1977, n. 9, ha disposto (con l'art. 1, commi 2 e 3) che "L'organico predetto sara' raggiunto alle date indicate nella tabella allegata alla presente legge. L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale mansioni di ufficio dell'Aeronautica militare e' stabilito in 1.900 unita' a decorrere dal 1 ottobre 1976".
Testo in vigore dal 12 febbraio 1977 al 9 ottobre 2010
