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Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati: esercizio finanziario 1970, milioni 235: esercizio finanziario 1971, milioni 885; esercizio finanziario 1972, milioni 1.130. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;363~art9 · fonte del testo