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Per il servizio di commutazione telefonica presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e' autorizzata l'assunzione, con contratto a termine, di non oltre otto telefoniste, alle condizioni e con le modalita' ed il trattamento che saranno stabiliti da un contratto-tipo da approvare con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.1a 1b 1e

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 27 agosto 1940, n. 1312

1a

Il Regio Decreto 27 agosto 1940, n. 1312 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La durata del contratto per il servizio di commutazione telefonica di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, non potra' superare il limite di cinque anni."

Regio Decreto 16 settembre 1940, n. 1738

1b

Il Regio Decreto 16 settembre 1940, n. 1738 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il numero delle telefoniste di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4., e' elevato da otto a tredici."

Regio Decreto 29 dicembre 1941, n. 1565

1e

Il Regio Decreto 29 dicembre 1941, n. 1565 nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 16 settembre 1940, n. 1738 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che il numero delle telefoniste e' elevato da tredici a sedici unita'.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1942

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1941 al 17 febbraio 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 29 dicembre 1941, n. 1565

    Il Regio Decreto 29 dicembre 1941, n. 1565 nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 16 settembre 1940, n. 1738 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che il numero delle telefoniste e' elevato da tredici a sedici unita'.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art24 · fonte del testo