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Per il servizio di commutazione telefonica presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e' autorizzata l'assunzione, con contratto a termine, di non oltre otto telefoniste, alle condizioni e con le modalita' ed il trattamento che saranno stabiliti da un contratto-tipo da approvare con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.1a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 27 agosto 1940, n. 1312
1aIl Regio Decreto 27 agosto 1940, n. 1312 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La durata del contratto per il servizio di commutazione telefonica di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, non potra' superare il limite di cinque anni."
Testo in vigore dal 25 settembre 1940 al 17 gennaio 1941
