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Per il servizio di commutazione telefonica presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e' autorizzata l'assunzione, con contratto a termine, di non oltre otto telefoniste, alle condizioni e con le modalita' ed il trattamento che saranno stabiliti da un contratto-tipo da approvare con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 25 settembre 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art24 · fonte del testo