Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1973 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n.734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
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Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n.734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 25 novembre 1973. 254 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'indennita' di servizio speciale antincendi, prevista dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, in favore del personale della carriera direttiva dei servizi antincendio, e' stabilita, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure annue lorde:
tolto: Celibi Ammogliati Ispettore generale capo................ L. 220.000 L. 320.000 Ispettore generale..................... " 210.000 " 310.000 Ispettore capo......................... " 200.000 " 300.000 Ispettore superiore.................... " 180.000 " 280.000 Primo ispettore........................ " 155.000 " 255.000 Ispettore.............................. " 130.000 " 230.000
tolto: Per il personale della carriera di concetto, l'indennita' di servizio speciale antincendi, prevista per il personale del soppresso ruolo transitorio dall'articolo 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' stabilita nelle seguenti misure annue lorde:
tolto: Celibi Ammogliati Coadiutori principali.................. L. 125.000 L. 210.000 Primi coadiutori....................... " 105.000 " 190.000 Coadiutori............................. " 95.000 " 170.000 Coadiutori aggiunti e vice coadiutori.. " 80.000 " 150.000
tolto: L'indennita' suddetta e' computabile, agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per le singole qualifiche, dagli articoli 10, per il personale della carriera direttiva, e 52, per quello della carriera di concetto, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, salvo gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non e', invece, computabile, agli stessi effetti, per gli ispettori in prova ed i vice coadiutori in prova. L'indennita' stessa e' computabile, agli effetti della pensione, per l'ispettore generale capo limitatamente alla misura di L. 2.500 annue e per i coadiutori principali limitatamente alla misura di L. 800 annue.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N.734
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1169~art11 · fonte del testo