Art. 11
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[1]L'indennita' di servizio speciale antincendi, prevista dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, in favore del personale della carriera direttiva dei servizi antincendio, e' stabilita, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure annue lorde:
[2]Celibi Ammogliati Ispettore generale capo................ L. 220.000 L. 320.000 Ispettore generale..................... " 210.000 " 310.000 Ispettore capo......................... " 200.000 " 300.000 Ispettore superiore.................... " 180.000 " 280.000 Primo ispettore........................ " 155.000 " 255.000 Ispettore.............................. " 130.000 " 230.000
[3]Per il personale della carriera di concetto, l'indennita' di servizio speciale antincendi, prevista per il personale del soppresso ruolo transitorio dall'articolo 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' stabilita nelle seguenti misure annue lorde:
[4]Celibi Ammogliati Coadiutori principali.................. L. 125.000 L. 210.000 Primi coadiutori....................... " 105.000 " 190.000 Coadiutori............................. " 95.000 " 170.000 Coadiutori aggiunti e vice coadiutori.. " 80.000 " 150.000
[5]L'indennita' suddetta e' computabile, agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per le singole qualifiche, dagli articoli 10, per il personale della carriera direttiva, e 52, per quello della carriera di concetto, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, salvo gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non e', invece, computabile, agli stessi effetti, per gli ispettori in prova ed i vice coadiutori in prova. L'indennita' stessa e' computabile, agli effetti della pensione, per l'ispettore generale capo limitatamente alla misura di L. 2.500 annue e per i coadiutori principali limitatamente alla misura di L. 800 annue.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 25 novembre 1973
