Art. 17
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 8 marzo 2006, n.139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 8 marzo 2006, n.139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 20 aprile 2006. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nella prima attuazione della presente legge i primi coadiutori, i coadiutori ed i coadiutori aggiunti del soppresso ruolo transitorio della carriera di concetto dei servizi antincendi sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo tecnico della carriera di concetto, di cui al precedente articolo 1, conservando la anzianita' acquisita nel ruolo di appartenenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 8 MARZO 2006, N.139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1169~art17 · fonte del testo