Art. 17
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Nella prima attuazione della presente legge i primi coadiutori, i coadiutori ed i coadiutori aggiunti del soppresso ruolo transitorio della carriera di concetto dei servizi antincendi sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo tecnico della carriera di concetto, di cui al precedente articolo 1, conservando la anzianita' acquisita nel ruolo di appartenenza.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 20 aprile 2006
