Art. 18
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Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione a primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale "sono ammessi gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente articolo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore o in quella corrispondente del soppresso ruolo transitorio.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 20 aprile 2006
