Art. 7
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 8 marzo 2006, n.139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 8 marzo 2006, n.139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 20 aprile 2006. 41 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I vice coadiutori, dopo aver frequentato un corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi della durata di 3 mesi, completano il servizio di prova presso i Corpi dei vigili del fuoco, ai quali sono assegnati al termine del corso stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 8 MARZO 2006, N.139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1169~art7 · fonte del testo