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A decorrere dal 1 gennaio 1960 i contributi nelle spese di sorveglianza dovuti a norma della legge 9 marzo 1949, n. 106, per l'esercizio di pubblici servizi di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione sono moltiplicati per 3,5. Tale maggiorazione si applica indistintamente a tutti i contributi chilometrici ed ai minimi fissati:
- a)dagli articoli 1, 2 e 4 della predetta legge per le ferrovie pubbliche, le tramvie urbane ed extraurbane, i servizi di navigazione interna, le funicolari terrestri ed aeree (funivie), le slittovie, sciovie, seggiovie e simili, gli ascensori in servizio pubblico, le ferrovie private di seconda categoria ed i binari di raccordo, ferme restando, per questi ultimi, le esclusioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della citata legge;
- b)dagli articoli 5 e 6 della legge stessa per i pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) e per i servizi pubblici di linea per trasporto merci, con autoveicoli. I contributi come sopra maggiorati sono raddoppiati durante la costruzione degli impianti fissi e sono triplicati, durante il periodo dei lavori, nei casi in cui sia accordata la sovvenzione od altro concorso dello Stato, nei casi di ricostruzione di linee o tratti di linee distrutti o danneggiati dalla guerra, e nei casi di ammodernamento o potenziamento degli impianti in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008
