Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituira' agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163. Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art28 · fonte del testo