Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 1. - "La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della Marina ha luogo:
tolto: a) in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici;
tolto: b) per concorso per titoli;
tolto: c) per meriti speciali. "Gli ufficiali della Marina che cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del complemento ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali sono iscritti, di ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento dei rispettivi Corpi. "I corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) sono svolti con le modalita' indicate al successivo articolo 2".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art21 · fonte del testo