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Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui all'articolo 1, il Ministro per la difesa e' autorizzato a bandire concorsi per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge per la nomina a guardia marina, sottotenente o tenente di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a sottotenente, tenente o capitano del ruolo speciale del Genio navale. Ai concorsi previsti dal precedente comma possono partecipare, rispettivamente, gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei ruoli speciali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e che abbiano prestato almeno cinque, sei o otto anni di servizio effettivo da ufficiale a seconda che trattisi di concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente, oppure a sottotenente di vascello o tenente, oppure a tenente di vascello o capitano. Ai concorsi per la nomina a tenente di vascello o a capitano del ruolo speciale possono, altresi', essere ammessi, rispettivamente capitani di corvetta e maggiori del Genio navale di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei predetti ruoli speciali di complemento. I capitani di corvetta e i maggiori del Genio navale provenienti dai ruoli speciali di complemento, i quali siano nominati tenenti di vascello o capitani del Genio navale dei ruoli speciali di cui all'articolo 1, possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art25 · fonte del testo