Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010. 183 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 25 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme seguenti. Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:
tolto: a) benemerenze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni e avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
tolto: b) qualita' militari e professionali;
tolto: c) titolo di studio. Per i titoli indicati nelle lettere a), b) e c) puo' essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue: 25 punti per i titoli di cui alla lettera a); 45 punti per i titoli di cui alla lettera b); 15 punti per i titoli di cui alla lettera c). I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera b) sono cosi' suddivisi: da 1 a 25 punti per qualita' professionali in genere; da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art26 · fonte del testo