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Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 25 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme seguenti. Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

  • a)benemerenze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni e avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
  • b)qualita' militari e professionali;
  • c)titolo di studio. Per i titoli indicati nelle lettere a), b) e c) puo' essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue: 25 punti per i titoli di cui alla lettera a); 45 punti per i titoli di cui alla lettera b); 15 punti per i titoli di cui alla lettera c). I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera b) sono cosi' suddivisi: da 1 a 25 punti per qualita' professionali in genere; da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art26 · fonte del testo