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Gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dall'articolo 1, saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento. Ad essi sara' corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art29 · fonte del testo