Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

[2]La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra e' la seguente:

[3]- Gabinetto;

[4]- Servizio informazioni militare;

[5]- Direzione generale ufficiali in servizio permanente;

[6]- Direzione generale ufficiali in congedo;

[7]- Direzione generale personali civili e affari generali;

[8]- Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;

[9]- Direzione generale di artiglieria;

[10]- Direzione generale del genio;

[11]- Direzione generale dei servizi logistici;

[12]- Direzione generale di sanita' militare;

[13]- Direzione generale dei servizi amministrativi:

[14]- Direzione generale della motorizzazione;

[15]- Ispettorato superiore dei servizi tecnici;

[16]- Direzione del servizio chimico militare;

[17]- Ispettorato del servizio ippico e veterinario.

[18]Il quartiere generale, la compagnia autonoma carabinieri Reali e l'ufficio pubblicazioni militari dipendono direttamente del capo di Gabinetto.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1039~art1 · fonte del testo