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[1]Il primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
[2]La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra e' la seguente:
[3]- Gabinetto;
[4]- Servizio informazioni militare;
[5]- Direzione generale ufficiali in servizio permanente;
[6]- Direzione generale ufficiali in congedo;
[7]- Direzione generale personali civili e affari generali;
[8]- Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
[9]- Direzione generale di artiglieria;
[10]- Direzione generale del genio;
[11]- Direzione generale dei servizi logistici;
[12]- Direzione generale di sanita' militare;
[13]- Direzione generale dei servizi amministrativi:
[14]- Direzione generale della motorizzazione;
[15]- Ispettorato superiore dei servizi tecnici;
[16]- Direzione del servizio chimico militare;
[17]- Ispettorato del servizio ippico e veterinario.
[18]Il quartiere generale, la compagnia autonoma carabinieri Reali e l'ufficio pubblicazioni militari dipendono direttamente del capo di Gabinetto.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
